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Statuto di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Stazione ornitologica abruzzese “Nicola De Leone” Onlus
Art. 1 – Costituzione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus E’ costituita una associazione denominata Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone” Onlus, dal nome del famoso ornitologo di Penne che agli inizi del secolo scrisse le uniche monografie sull’avifauna d’Abruzzo.
Art. 2 – Scopi. L’Associazione, d’ora in avanti denominata Stazione, nata per opera ed iniziativa dei soci promotori, è apartitica e non ha fini di lucro, non tutela o promuove alcun interesse economico, politico, sindacale o di categoria. La Stazione ornitologica abruzzese ha come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed ha come oggetto lo svolgimento di attività nei settori: tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; istruzione; formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Essa promuove in particolare: lo studio e la proposta di forme di tutela e di gestione dell’avifauna; la collaborazione con Enti, Università, Associazioni, Comunità Locali e ricercatori, di qualsiasi natura e di qualsiasi nazionalità, per consulenze, ricerche, gestione e programmazione in ambito ambientale; lo stimolo, attraverso servizi e strutture, delle attività di ricerca e di corretta gestione del patrimonio avifaunistico; l’accrescimento qualitativo e quantitativo delle conoscenze sulla avifauna della regione Abruzzo; la gestione di beni mobili, immobili e di attrezzature finalizzate agli scopi istituzionali; la gestione di centri ornitologici e faunistici; la produzione e/o la diffusione di materiale di informazione scientifica, divulgativo o di supporto alla fauna selvatica; l’organizzazione e/o la realizzazione di convegni, lezioni, giornate di studio, seminari, mostre, spedizioni scientifiche, campi di studio e sorveglianza della fauna ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo; la gestione del territorio per la tutela e lo studio della fauna selvatica; la realizzazione e/o gestione di centri di recupero, di riproduzione e di reintroduzione della fauna selvatica; la realizzazione e/o la gestione di centri visite, Musei naturalistici e collezioni faunistiche; il collegamento ed il coordinamento tra gli ornitologi abruzzesi; qualunque altra attività direttamente ricomprensibile nei fini istituzionali.
Art. 3 – Associati. La Stazione è costituita da persone fisiche, Istituti, Enti, Associazioni. La qualità di associato, come anche il diritto di voto, è subordinata al pagamento delle quote sociali. La Stazione è costituita da un minimo di tre soci ed è composta da: Soci Promotori, sono i soci che hanno costituito la Stazione. Sono tenuti al pagamento della quota sociale; Soci Ordinari, sono persone fisiche, Istituti, Enti, Associazioni che operino per le finalità della Stazione. Sono tenuti al pagamento della quota sociale; Soci Benemeriti, sono persone fisiche, Istituti, Enti, Associazioni che abbiano concretamente contribuito al potenziamento economico ed organizzativo della Stazione con lasciti, donazioni, borse di studio, etc. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’adesione alla Stazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tutti i soci partecipano all’Assemblea dei Soci ed all’attività della Stazione. L’adesione alla Stazione comporta per l’associato di maggiore età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Stazione. Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere rilasciata soltanto per singole assemblee. Uno stesso soggetto non può rappresentare in assemblea più di un socio. L’ammissione di nuovi soci è subordinata all’invio di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo ed alla presentazione da parte di due soci effettivi. Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminato e valutato la richiesta accetta o rifiuta, con decisione insindacabile, la domanda di ammissione sulla base dei requisiti necessari stabiliti dal Consiglio stesso.
Art. 4 – Organi Sociali. L’organizzazione della Stazione prevede la presenza dei seguenti organi sociali: Assemblea degli associati; Consiglio Direttivo; Presidente; Segretario. L’elezione degli organi della Stazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 5 – Assemblea degli associati. L’Assemblea è l’organo sovrano della Stazione. Essa è costituita da tutti gli associati e non vi sono limitazioni nei diritti di ciascuno. L’Assemblea si riunisce, convocata dal Consiglio Direttivo, una volta ogni anno per l’approvazione del rendiconto annuale presentato dal Segretario. Essa è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente della Stazione o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno e quando un terzo degli associati lo richieda. L’Assemblea degli associati delibera, a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione escludendo dal conteggio gli astenuti, sui seguenti argomenti: elezione del Presidente della Stazione; elezione dei membri del Consiglio Direttivo; nomina del collegio degli Arbitri; ratifica della radiazione di associati; approvazione del rendiconto annuale presentato dal Segretario; importo delle quote sociali; regolamento interno e modifiche allo Statuto; eventuale scioglimento della Stazione.
Art. 6 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci, compreso il Presidente della Stazione, eletti dall’Assemblea degli associati. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la loro designazione o elezione avviene nell’Assemblea degli associati ogni tre anni. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione della Stazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo valuta inoltre, i requisiti di ammissione dei nuovi soci. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio subentra nella carica il primo dei non eletti che porterà a termine gli anni del mandato del dimissionario. E’ facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, proporre per la nomina alla carica di Consigliere uno o più soci ordinari o benemeriti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e si riunisce su convocazione del Presidente della Stazione o della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 7 – Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. A lui spetta la firma sociale. Il Presidente provvede alla direzione e gestione della Stazione in conformità delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per il primo triennio il Presidente viene nominato nell’atto costitutivo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 8 – Segretario. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dal Consiglio prelevando dal fondo di dotazione, costituito in deposito a firma congiunta con un consigliere delegato dal Consiglio stesso, le somme necessarie all’amministrazione della Stazione, redige gli appositi registri di amministrazione ed è tenuto a presentare annualmente all’Assemblea dei Soci il rendiconto annuale. Art. 9 – Patrimonio ed Entrate. Il patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Stazione; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate della Stazione sono costituite: dalle quote sociali; da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Le somme che costituiscono le entrate della Stazione sono a fondo perduto e non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Stazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Stazione stessa, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea nuove quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale redatto dal Segretario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci. Gli eventuali avanzi di gestione verranno destinati alla realizzazione degli scopi sociali.
Art. 10 – Sede e Simbolo. La Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone” onlus ha la propria sede sociale a Casalincontrada (CH), in Via Giardino n. 61. Il simbolo della Stazione è il Gracchio corallino.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari. A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso la Stazione e ad una condotta conforme ai principi ed ai fini della stessa, possono essere adottate sanzioni disciplinari che comportino: la deplorazione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati.
Art. 12 – Scioglimento e modifiche dello Statuto. Lo scioglimento della Stazione o le eventuali modifiche al presente Statuto, potranno essere deliberate esclusivamente dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art. 13 – Controversie. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la Stazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Arbitri da nominarsi dall’Assemblea dei Soci, essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 14 – Divieti. Alla Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus è fatto divieto: di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Stazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 15 – Obblighi. La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus ha l’obbligo: di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; di devolvere il patrimonio della Stazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; di redigere il bilancio o rendiconto annuale; di pubblicizzare con criteri e forme idonee le convocazioni assembleari e le relative deliberazioni nonchè i bilanci e i rendiconti; di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.
Art. 16 – Disposizioni finali. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sociale valgono, se applicabili, le norme stabilite dal Codice Civile e dalla disciplina delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Il presente Statuto, relativo alla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone” Onlus, rappresenta una modifica del testo originario, già registrato a Chieti il 22/01//96 al n. 160, in applicazione della disciplina delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) dettata dal D. Lgs. 4 dicembre 1998 n. 460.
Registrato presso l’Ufficio del Registro di Chieti in data 14 luglio 1998 al n. 2741.
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